(approvato dagli Organi confederali nel 2006)
ART. 1
DENOMINAZIONE - DURATA
1.
É costituito, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Confcommercio, il
Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori del terziario e delle altre
attività di mercato, come espressione unitaria degli associati alla
Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei
Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - che non
abbiano compiuto il 40° anno di età - organizzati in Comitati, Gruppi,
Consulte o Associazioni provinciali e regionali.
2. Il Gruppo ha
sede presso la Confcommercio, è apartitico e non ha fini di lucro. Può
aderire, d'intesa con la Confcommercio, ad organismi nazionali o
internazionali, aventi per scopo lo sviluppo delle politiche relative
all'imprenditoria giovanile.
3. Possono aderire al Gruppo G.I.,
in qualità di organismi aggregati, le organizzazioni di giovani
imprenditori italiani del terziario residenti all'estero che
condividono e perseguono finalità e principi in armonia con quelli del
Gruppo stesso.
4. Possono aderire altresì al Gruppo G.I. ed alle
sue articolazioni territoriali, gli ausiliari e i coadiutori d'impresa
che si trovino nelle condizioni di età di cui al 1° comma.
ART. 2
FINALITÀ
1.
Il Gruppo, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle
imprese e delle attività professionali nel sistema economico, si
prefigge di:
a) promuovere la formazione imprenditoriale e la
promozione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai
settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la
partecipazione ad appositi organismi;
b) rappresentare gli interessi
complessivi dei soci effettivi, in armonia con le strutture
territoriali del sistema, le organizzazioni nazionali e locali di
categoria e con la Confcommercio;
c) favorire lo sviluppo delle
strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o
associazionismo fra le imprese e tra i soggetti rappresentati;
d)
assistere e coordinare i soci nelle attività di tutela e promozione
delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di
competenza;
e) operare per il miglioramento strutturale dei soci in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
f)
organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti
di confronto pubblico, forum, seminari di studio e iniziative similari
su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse,
nazionale, europeo e internazionale;
g) concorrere a promuovere
processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a
consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in
particolare, delle imprese e dei soggetti rappresentati.
ART. 3
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E MODALITÀ
DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI
1.
Compongono il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori i
Comitati/Gruppi/Consulte o Associazioni provinciali e regionali
costituite presso le Organizzazioni territoriali della Confcommercio.
2.
La convocazione degli organi, ove non specificato diversamente, è
effettuata dal Presidente nazionale a mezzo fax, per lettera o per
posta elettronica, da trasmettere almeno 15 giorni prima della
riunione, fatta eccezione per l’Assemblea elettiva, per la quale è
necessario un preavviso di almeno 40 giorni.
3. L'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese
e dell'anno nonché l'O.d.G. della riunione.
4.Le votazioni degli
organi sono di norma palesi salva richiesta diversa da parte di un
terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in
merito, e salve le votazioni che riguardano persone.
5. Nella elezione degli organi, in caso di parità di voto é eletto il più giovane di età.
ART. 4
ORGANI SOCIALI
1. Sono organi del Gruppo G.I.:
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ART. 5
L'ASSEMBLEA NAZIONALE
1.L'Assemblea Nazionale del Gruppo G.I. è costituita dai Presidenti degli organismi di cui all'art. 3
2.
Essa si riunisce su convocazione del Presidente nazionale, che la
presiede, almeno una volta l’anno, oppure, su richiesta di almeno 4/10
dei suoi componenti – che stabiliscono anche uno schema di ordine del
giorno – nei casi di particolare urgenza. Il Presidente deve effettuare
la convocazione entro 40 giorni dalla richiesta.
3. Ciascun
presidente di Gruppo/ Associazione/Consulta/Comitato provinciale
costituito ha diritto ad un voto, al quale si aggiungerà, in ragione
dei soci certificati dalle Ascom e afferenti a ciascun Gruppo, un
ulteriore voto ogni 200 soci. La certificazione deve pervenire al
Gruppo Nazionale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento
dell'Assemblea; in difetto sarà attribuito al Gruppo provinciale il
solo voto di diritto. Il numero dei voti espressi da ciascun Gruppo
provinciale non può, comunque, superare il 15% del totale dei voti
assegnati con criterio proporzionale.
4. Ogni rappresentante può essere portatore di una sola delega.
5.
Le candidature per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo vengono
presentate 30 giorni prima della data fissata per il rinnovo delle
cariche sociali, alla Segreteria Nazionale presso la Confcommercio. I
candidati alla presidenza devono accompagnare alla candidatura un
programma scritto.
6. Per essere candidati alla carica di
Consigliere, è necessario essere presentati dal Consiglio provinciale
di appartenenza (certificato da una dichiarazione dell’Ascom); per
essere candidati alla carica di Presidente nazionale, occorre essere
soci ed essere presentati da tre gruppi provinciali dei Giovani
Imprenditori.
7. L'Assemblea Nazionale:
a) stabilisce le linee operative generali del Gruppo;
b) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente;
c) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;
d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.
ART. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
Il Consiglio Direttivo è composto da 20 membri eletti
dall'Assemblea. Ne fanno parte di diritto il Presidente in carica ed il
past-president.
2. Partecipano ai lavori del Consiglio, con
solo voto consultivo, i presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori
delle Federazioni Nazionali di Categoria aderenti a Confcommercio e i
quattro responsabili interregionali nominati dal Consiglio, su proposta
del Presidente nazionale, sentiti i Presidenti regionali di competenza.
3.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Gruppo, che lo
presiede, almeno tre volte l'anno e con preavviso di almeno otto
giorni, a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo telematico
avente data certa, con indicazione del luogo e del giorno della
riunione, nonché dell'ordine del giorno. È, altresì, convocato quando
ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti; in
tal caso il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta. In caso di inerzia la convocazione viene disposta dal
Presidente confederale. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione
con preavviso di soli tre giorni.
4. La riunione è valida con la
partecipazione di almeno un terzo dei Consiglieri, che deliberano a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
6. In caso di parità nelle votazioni, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
7. Nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea il Consiglio:
a) provvede all'attuazione delle deliberazioni della Assemblea;
b) elabora linee e iniziative del Gruppo;
c) sostiene, coadiuva e verifica l'attività della Presidenza;
d)
nomina su proposta del Presidente, fino a sette vice presidenti, di cui
uno vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento;
e) nomina su proposta del Presidente, i quattro responsabili interregionali, sentiti i Presidenti regionali di Area;
f) può nominare nel proprio seno, su proposta del Presidente, un responsabile amministrativo;
g) può proporre contributi a carico degli aderenti;
h) delibera la eventuale costituzione di Commissioni e Comitati tecnici e ne determina le competenze.
8.
Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del
Presidente, persone di particolare esperienza e competenza in grado di
contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo, in
numero non superiore a cinque, anche se di età superiore ai 40 anni.
9.
Le cariche resesi vacanti in corso di mandato per dimissioni o per
decadenza, ai sensi dell'art. 9, saranno reintegrate sino a concorrenza
del numero massimo di Consiglieri previsto, mediante ingresso dei primi
dei non eletti e, in mancanza e fatto salvo il disposto del comma
precedente, attraverso cooptazione di soggetti che dispongano dei
medesimi requisiti di eleggibilità prevista per i Consiglieri.
ART. 7
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Gruppo Giovani Imprenditori;
b) attua le deliberazioni degli organi collegiali;
c)
può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze ai
componenti del Consiglio che a lui rispondono del proprio operato;
d)
può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Consiglio,
salvo ratifica alla prima riunione successiva da parte del Consiglio.
2.
In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente
vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca,
entro 60 giorni dalla vacanza, l'assemblea che provvede all'elezione
del nuovo Presidente.
3. Il Presidente può avvalersi di un
Comitato di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, anche
esponenti dei soci, tecnici ed esperti di particolare competenza.
ART. 8
IL COMITATO INTERREGIONALE
1.
Il Comitato Interregionale è composto dai Presidenti Regionali in
carica e si riunisce su proposta del Presidente nazionale o di almeno
1/4 dei suoi componenti, per discutere ed evidenziare al Consiglio
Direttivo eventuali proposte o problematiche di carattere regionale.
2. Il Comitato ha funzioni consultive e di coordinamento sul territorio in sinergia con le Unioni Regionali della Confcommercio.
3.
Il Comitato, nella sua prima riunione, nomina quattro responsabili
interregionali, rispettivamente per le zone a) NORD-OVEST, b) NORD-EST,
c) CENTRO e SARDEGNA d) SUD e SICILIA. Qualora questi non siano già
stati eletti al Consiglio Direttivo, partecipano ai lavori
dell'organismo con voto consultivo.
ART. 9
DURATA CARICHE SOCIALI, INCOMPATIBILITÀ
E DECADENZA
1.
I componenti degli organi collegiali sono eletti a scrutino segreto,
salvo diversa delibera dell'organo sociale stesso, su proposta del
Presidente e non possono delegare ad altri le loro funzioni.
2.
Le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata quadriennale, salve
dimissioni o decadenza ai sensi dello statuto Confcommercio.
3. Il Presidente alla scadenza del mandato quadriennale è rieleggibile per un solo ulteriore mandato alla stessa carica.
4.
Il Consiglio dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che sia
risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni del
Consiglio stesso.
5. Il Consiglio dichiara decaduto il
rappresentante che cessa di ricoprire cariche nel
Comitato/Gruppo/Consulta o Associazione di provenienza.
6. I
Gruppi, Comitati, Consulte o Associazioni provinciali devono far
pervenire preventivamente al Gruppo Nazionale la convocazione della
propria Assemblea di rinnovo delle rispettive cariche sociali, e,
attraverso le Ascom o le Unioni Regionali di appartenenza, la
comunicazione ufficiale successiva, che indichi la composizione dei
nuovi Organi territoriali dei Giovani Imprenditori.
ART. 10
SEGRETERIA
1. La Segreteria del Gruppo è assicurata dal personale confederale all'uopo incaricato.
ART. 11
RINVIO
1.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano,
ove compatibili, le norme dello Statuto Confcommercio e dei relativi
regolamenti d'attuazione. In particolare, le funzioni probivirali sono
affidate ai corrispondenti organismi della Confcommercio.
ART. 12
1.
Tutti i Gruppi/ Associazioni/ Consulte/ Comitati provinciali sono
tenuti ad armonizzare i propri regolamenti con i principi contenuti nel
presente articolato.
ART. 13
NORMA TRANSITORIA
La
norma di cui all'articolo 9, comma 2, si applica alle cariche sociali
in corso alla data di approvazione del presente Regolamento da parte
del Consiglio confederale.