Stampa Regolamento nazionale

(approvato dagli Organi confederali nel 2006)

ART. 1
DENOMINAZIONE - DURATA

1. É costituito, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Confcommercio, il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori del terziario e delle altre attività di mercato, come espressione unitaria degli associati alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - che non abbiano compiuto il 40° anno di età -  organizzati in Comitati, Gruppi, Consulte o Associazioni provinciali e regionali.

2. Il Gruppo ha sede presso la Confcommercio, è apartitico e non ha fini di lucro. Può aderire, d'intesa con la Confcommercio, ad organismi nazionali o internazionali, aventi per scopo lo sviluppo delle politiche relative all'imprenditoria giovanile.

3. Possono aderire al Gruppo G.I., in qualità di organismi aggregati, le organizzazioni di giovani  imprenditori italiani del terziario residenti all'estero che condividono e perseguono finalità e principi in armonia con quelli del Gruppo stesso.

4. Possono aderire altresì al Gruppo G.I. ed alle sue articolazioni territoriali, gli ausiliari e i coadiutori d'impresa che si trovino nelle condizioni di età di cui al 1° comma.

ART. 2
FINALITÀ

1. Il Gruppo, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico, si prefigge di:

a) promuovere la formazione imprenditoriale e la promozione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
b) rappresentare gli interessi complessivi dei soci effettivi, in armonia con le strutture territoriali del sistema, le organizzazioni nazionali e locali di categoria e con la Confcommercio;
c) favorire lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese e tra i soggetti rappresentati;
d) assistere e coordinare i soci nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza;
e) operare per il miglioramento strutturale dei soci in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
f) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio e iniziative similari su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo e internazionale;
g) concorrere a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese e dei soggetti rappresentati.

ART. 3
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E MODALITÀ
DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI

1. Compongono il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori i Comitati/Gruppi/Consulte o Associazioni provinciali e regionali costituite presso le Organizzazioni territoriali della Confcommercio.

2. La convocazione degli organi, ove non specificato diversamente, è effettuata dal Presidente nazionale a  mezzo fax, per lettera o per posta elettronica, da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione, fatta eccezione per l’Assemblea elettiva, per la quale è necessario un preavviso di almeno 40 giorni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'O.d.G. della riunione.

4.Le votazioni degli organi sono di norma palesi salva richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e  salve le votazioni che riguardano persone.

5. Nella elezione degli organi, in caso di parità di voto é eletto il più giovane di età.

ART. 4
ORGANI SOCIALI

1. Sono organi del Gruppo G.I.:

-  l'Assemblea Nazionale;
-  il Consiglio Direttivo;
-  il Presidente.

ART. 5
L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1.L'Assemblea Nazionale del Gruppo G.I. è costituita dai Presidenti degli organismi di cui all'art. 3

2. Essa si riunisce su convocazione del Presidente nazionale, che la presiede, almeno una volta l’anno, oppure, su richiesta di almeno 4/10 dei suoi componenti – che stabiliscono anche uno schema di ordine del giorno – nei casi di particolare urgenza. Il Presidente deve effettuare la convocazione entro 40 giorni dalla richiesta.

3. Ciascun presidente di Gruppo/ Associazione/Consulta/Comitato provinciale costituito ha diritto ad un voto, al quale si aggiungerà, in ragione dei soci certificati dalle Ascom e afferenti a ciascun Gruppo, un ulteriore voto ogni 200 soci. La certificazione deve pervenire al Gruppo Nazionale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea; in difetto sarà attribuito al Gruppo provinciale il solo voto di diritto. Il numero dei voti espressi da ciascun Gruppo provinciale non può, comunque, superare il 15% del totale dei voti assegnati con criterio proporzionale.

4. Ogni rappresentante può essere portatore di una sola delega.

5. Le candidature per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo vengono presentate 30 giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche sociali, alla Segreteria Nazionale presso la Confcommercio. I candidati alla presidenza devono accompagnare alla candidatura un programma scritto.
 
6. Per essere candidati alla carica di Consigliere, è necessario essere presentati dal Consiglio provinciale di appartenenza (certificato da una dichiarazione dell’Ascom); per essere candidati alla carica di Presidente nazionale, occorre essere soci ed essere presentati da tre gruppi provinciali dei Giovani Imprenditori.

7. L'Assemblea Nazionale:
a) stabilisce le linee operative generali del Gruppo;
b) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente; 
c) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;
d) delibera su ogni altro  argomento iscritto all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo  è composto  da 20  membri eletti dall'Assemblea. Ne fanno parte di diritto il Presidente in carica ed il past-president.
 
2. Partecipano ai lavori del Consiglio, con solo voto consultivo, i presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori delle Federazioni Nazionali di Categoria aderenti a Confcommercio e i quattro responsabili interregionali nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente nazionale, sentiti i Presidenti regionali di competenza.
 
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Gruppo, che lo presiede, almeno tre volte l'anno e con preavviso di almeno otto giorni, a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo telematico avente data certa, con indicazione del luogo e del giorno della riunione, nonché dell'ordine del giorno. È, altresì, convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di inerzia la convocazione viene disposta dal Presidente confederale. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli tre giorni.

4. La riunione è valida con la partecipazione di almeno un terzo dei Consiglieri, che deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

6. In caso di parità nelle votazioni, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

7. Nel quadro  degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea il Consiglio: 
    
a) provvede  all'attuazione delle deliberazioni della Assemblea;
b) elabora linee e iniziative del Gruppo;
c) sostiene, coadiuva e verifica l'attività della Presidenza;
d) nomina su proposta del Presidente, fino a sette vice presidenti, di cui uno vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
e) nomina su proposta del Presidente, i quattro responsabili interregionali, sentiti i Presidenti regionali di Area;
f) può nominare nel proprio seno, su proposta del Presidente, un responsabile amministrativo;
g) può proporre contributi a carico degli aderenti;
h) delibera la eventuale costituzione di Commissioni e Comitati tecnici e ne determina le competenze.

8. Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del Presidente, persone di particolare esperienza e competenza in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo, in numero non superiore a cinque, anche se di età superiore ai 40 anni.

9. Le cariche resesi vacanti in corso di mandato per dimissioni o per decadenza, ai sensi dell'art. 9, saranno reintegrate sino a concorrenza del numero massimo di Consiglieri previsto, mediante ingresso dei primi dei non eletti e, in mancanza e fatto salvo il disposto del comma precedente, attraverso cooptazione di soggetti che dispongano dei medesimi requisiti di eleggibilità prevista per i Consiglieri.

ART. 7
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Gruppo Giovani Imprenditori;
b) attua le deliberazioni degli organi collegiali;
c) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze ai componenti del Consiglio che a lui rispondono del proprio operato;
d) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione successiva da parte del Consiglio.

2. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 60 giorni dalla vacanza, l'assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente può avvalersi di un Comitato di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, anche esponenti dei soci, tecnici ed esperti di particolare competenza.

ART. 8
IL COMITATO INTERREGIONALE

1. Il Comitato Interregionale è composto dai Presidenti Regionali in carica e si riunisce su proposta del Presidente nazionale o di almeno 1/4 dei suoi componenti, per discutere ed evidenziare al Consiglio Direttivo eventuali proposte o problematiche di carattere regionale.

2. Il Comitato ha funzioni consultive e di coordinamento sul territorio in sinergia con le Unioni Regionali della Confcommercio.

3. Il Comitato, nella sua prima riunione, nomina quattro responsabili interregionali, rispettivamente per le zone a) NORD-OVEST, b) NORD-EST, c) CENTRO e SARDEGNA d) SUD e SICILIA.  Qualora questi non siano già stati eletti al Consiglio Direttivo, partecipano ai lavori dell'organismo con voto consultivo.

ART. 9
DURATA CARICHE SOCIALI, INCOMPATIBILITÀ
E DECADENZA

1. I componenti degli organi collegiali sono eletti a scrutino segreto, salvo diversa delibera dell'organo sociale stesso, su proposta del Presidente e non possono delegare ad altri le loro funzioni.

2. Le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata quadriennale, salve dimissioni o decadenza ai sensi dello statuto Confcommercio.

3. Il Presidente alla scadenza del mandato quadriennale è rieleggibile per un solo ulteriore mandato alla stessa carica.

4. Il Consiglio dichiara  decaduto dalla carica il Consigliere che sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio dichiara decaduto il rappresentante che cessa di ricoprire cariche nel Comitato/Gruppo/Consulta o Associazione di provenienza.

6. I Gruppi, Comitati, Consulte o Associazioni provinciali devono far pervenire preventivamente al Gruppo Nazionale la convocazione della propria Assemblea di rinnovo delle rispettive cariche sociali, e, attraverso le Ascom o le Unioni Regionali di appartenenza, la comunicazione ufficiale successiva, che indichi la composizione dei nuovi Organi territoriali dei Giovani Imprenditori.

ART. 10
SEGRETERIA

1. La Segreteria del Gruppo è assicurata dal personale confederale all'uopo incaricato.

ART. 11
RINVIO
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme dello Statuto Confcommercio e dei relativi regolamenti d'attuazione. In particolare, le funzioni probivirali sono affidate ai corrispondenti organismi della Confcommercio.

ART. 12
1. Tutti i Gruppi/ Associazioni/ Consulte/ Comitati provinciali sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti con i principi contenuti nel presente articolato.

ART. 13
NORMA TRANSITORIA
La norma di cui all'articolo 9, comma 2, si applica alle cariche sociali in corso alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio confederale.